Con il D.L. n. 113 del 9 agosto 2024 (c.d. decreto “Omnibus”) sono state previste ulteriori disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica.

Entrato in vigore il 10 agosto 2024, il Decreto Omnibus ha prorogato il termine per il versamento della prima rata delle imposte dovute per avvalersi dell’opzione di adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino, sovra o sottostimate rispetto al dato reale. La disposizione interessa sia le società di capitali sia le società di persone, che abbiano valori di magazzino iscritti in bilancio.

Le imposte in esame vanno versate in due rate di pari importo:

  • la prima, entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta in corso al 30.9.2023 (si tratta del 30 giugno 2024, per i soggetti “solari”);
  • la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata del­l’acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d’imposta successivo a quello in corso al 30.9.2023 (si tratta del 30 novembre 2024, sempre per i soggetti “solari”).

Per effetto del differimento in oggetto, per tutti i soggetti per i quali la scadenza per il pagamento della prima rata come sopra definita cade entro il 29.9.2024, il versamento può essere eseguito entro il 30.9.2024. Invece, se il termine per la corresponsione della prima rata scade successivamente al 29.9.2024, restano fermi i termini originari.

Ricordiamo infine che tale decreto è ancora in fase di conversione in legge e che le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.