COACERVO NON OPERANTE PER LE DONAZIONI

L’istituto del coacervo, abrogato per l’imposta sulle successioni, opera ancora per l’imposta sulle donazioni. Tuttavia esso, secondo la Corte di Cassazione (pronuncia n. 727 del 19 gennaio 2021), non porta a conteggiare anche le donazioni precedenti che risultino “fiscalmente irrilevanti”, in quanto operate nel periodo di soppressione dell’imposta o in quanto esenti.

L’imposta sulle successioni e donazioni, introdotta dall’art. 2 comma 47 del DL 262/2006, configura una “nuova” imposta, che richiama, per la sua disciplina, la precedente normativa recata dal DLgs. 346/90.

In questo contesto, la disciplina del coacervo delle donazioni precedenti, di cui all’art. 57 del DLgs. 346/90 non è implicitamente abrogata e resta applicabile, in quanto compatibile con la “nuova” disciplina dell’imposta sulle donazioni, in relazione all’applicazione delle franchigie di imposta.

A nulla rileva invece che il coacervo delle donazioni precedenti di cui all’art. 8 del DLgs. 346/90, relativo all’imposta sulle successioni, debba considerarsi implicitamente abrogato, in quanto incompatibile con il nuovo sistema di aliquote proporzionali e non più progressive. Infatti, dal punto di vista letterale, l’art. 8 e l’art. 57 del DLgs. 346/90 sono diversi, in quanto solo l’art. 8 contiene l’inequivocabile riferimento all’utilizzo del coacervo “ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili”.

Appurato che l’istituto del coacervo, di cui all’art. 57 del DLgs. 346/90, resta applicabile nell’ambito dell’imposta sulle donazioni, la Corte però afferma che nel coacervo non possano essere conteggiate le precedenti donazioni “fiscalmente irrilevanti”.

Si ricorda che il coacervo consiste nel sommare, alla donazione da tassare, il valore complessivo di tutte le precedenti donazioni ricevute dallo stesso donatario da parte del medesimo donante.

In questo computo, secondo la Corte di Cassazione non possono, però, essere incluse tutte le donazioni, bensì solo quelle fiscalmente rilevanti. Infatti, l’inclusione nel coacervo delle donazioni pregresse fiscalmente irrilevanti comporterebbe una applicazione distorta dell’imposta, in quanto comporterebbe il “recupero a tassazione, a posteriori, di un atto che il legislatore fiscale aveva già dimostrato di ritenere indifferente e che il contribuente aveva deliberato percependolo proprio come tale”.

Per quanto concerne, poi, le donazioni operate nel periodo in cui l’imposta sulle donazioni era soppressa (2001 – 2006), si deve considerare che esse non possono essere state realizzate con scopo elusivo, sicché il loro computo nel coacervo risulterebbe privo di ogni giustificazione.

Pertanto, non devono essere conteggiate nel coacervo le donazioni “fiscalmente irrilevanti”, sia quelle esenti, che quelle realizzate quando l’imposta era stata soppressa.