RIVALUTAZIONE DEI BENI DI IMPRESA – DECRETO AGOSTO 2020
L’art. 110 del D.L. 14 agosto 2020 n. 104 (cosiddetto “Decreto Agosto”) convertito in Legge con L. 13 ottobre 2020 n. 126 ha reintrodotto la possibilità per le imprese di rivalutare con effetti soltanto civili o anche fiscali, e con iscrizione dei maggiori valori nei bilanci di esercizio 2020, le immobilizzazioni materiali, immateriali e le partecipazioni di controllo e collegamento.
Inoltre, più recentemente il Decreto “Sostegni” (DL n. 41/2021 art. 1-bis) ha esteso l’operatività della rivalutazione – ai soli fini civilistici – dei beni di impresa, di fatto prorogandone i termini di effettuazione: la rivalutazione potrà essere effettuata anche nel bilancio chiuso al 31.12.2021, per i beni non rivalutati nel bilancio precedente.
Rispetto alle precedenti leggi in materia, due sono le principali novità che rendono l’attuale rivalutazione particolarmente appetibile: la possibilità di operarla ai soli fini civilistici o anche con valenza fiscale (mediante assolvimento di un’imposta sostitutiva del 3%) e quella di effettuare la rivalutazione per singolo bene e non necessariamente con riferimento all’intera “categoria omogenea” ex DM 162/2001. Detti vantaggi, unitamente all’esigenza di patrimonializzazione delle società generatasi a causa degli effetti della crisi pandemica COVID-19, stanno determinando un diffuso ricorso alla rivalutazione in esame.
Si precisa che i valori che verranno iscritti in bilancio 2020 a seguito della rivalutazione non potranno in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, all’effettiva possibilità di utilizzazione economica dell’impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni rilevate in mercati regolamentati italiani o esteri.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 14/2017 affermava che la rivalutazione “non potrà mai portare il costo rivalutato del bene ad un valore superiore a quello di sostituzione” inteso come “costo di acquisto di un bene nuovo della medesima tipologia, oppure il valore attuale del bene incrementato dei costi di ripristino della sua originaria funzionalità”.
Il documento interpretativo OIC n. 7 precisa che “ai fini dell’individuazione del valore costituente il limite massimo alla rivalutazione, si può utilizzare sia il criterio del valore d’uso, sia il criterio del valore di mercato”.
Aspetto da evidenziare è che le società che hanno deciso di avvalersi della facoltà di rivalutare i propri beni devono fornire adeguata informativa in Nota integrativa al bilancio 2020. Nella Relazione sulla gestione si deve inoltre attestare la congruità dei valori utilizzati ai fini della rivalutazione, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, Legge n. 342/2000; nonché l’effetto della rivalutazione medesima sugli indicatori di risultato.
Il Collegio Sindacale o Revisore infine deve riportare nella relazione allegata al bilancio i criteri seguiti dagli Amministratori nella rivalutazione; nonché attestare che la rivalutazione stessa non eccede i limiti della Legge di riferimento. I sindaci, in particolare, dovranno verificare che il valore del bene rivalutato non superi il suo valore recuperabile, ossia il maggiore tra valore realizzabile sul mercato (criterio esterno) e valore d’uso (criterio interno).
Imprescindibile, per taluni beni immateriali di Intellectual Property (IP) dotarsi di apposita perizia di stima del valore dei beni in oggetto, redatta da un valutatore esperto nonché totalmente indipendente dalla società proprietaria dei beni.